venerdì 8 maggio 2020

mercoledì 25 marzo 2020

Schema sintetico delle disposizioni maggiormente rilevanti del D.L. “Cura Italia” n° 8/2020

Riporto di seguito lo schema sintetico delle disposizioni maggiormente rilevanti del D.L. “Cura Italia” n° 8/2020  realizzato dalla Camera Civile di Benevento – Ariano Irpino





AMMORTIZZATORI SOCIALI

art. 19
CIGO e assegno ordinario
Chi può fruirne
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi            riconducibili                      all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.
Non è ancora chiaro l’iter procedurale perché, se da un lato si parla di iter semplificato senza necessità di preventiva consultazione sindacale, dall’altro lato sono richiesti l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, da svolgere anche in via telematica entro 3 gg successivi alla comunicazione di avvio procedura.
Il trattamento dovrebbe essere richiedibile dalle aziende con i requisiti per gli ammortizzatori ordinari.
Si attendono le circolari esplicative INPS e Ministero Lavoro.

Periodo di interesse
Da 23.2.2020 fino ad agosto 2020

Durata del trattamento
9 settimane massimo
I periodi di trattamento non si computano ai fini della durata massima dei trattamenti previsti dal d.lgs. 148/2015

Come presentare la domanda
Siamo in attesa delle circolari operative

Qual è la procedura da seguire
Non vi è l’obbligo di preventiva consultazione sindacale e del rispetto dei termini di procedimento, ma un obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto, che devono essere svolti in via telematica entro 3 gg dalla
comunicazione di avvio procedura (comunicazione preventiva).



Termine di presentazione della domanda
Entro la fine del quarto mese successivo
all’inizio del periodo di sospensione o riduzione

Anzianità di servizio dei lavoratori interessati Non è prevista una anzianità di servizio minima, ma i Lavoratori devono essere in servizio alla data del 23.2.2020

È     previsto     un     corrispettivo    a     carico
dell’azienda
No, è espressamente escluso per questo tipo di trattamento.

Chi paga il trattamento
Può anticiparlo il Datore di lavoro, che potrà poi compensarlo con i pagamenti da effettuare all’INPS, o – su richiesta del datore – può essere pagato direttamente da INPS ai Lavoratori Attenzione: il trattamento è erogato fino al
limite di spesa fissato nel decreto
Art. 20
CIGO COVID per aziende in CIGS
Le aziende che alla data di entrata in vigore del DL 6/2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare la domanda di concessione del trattamento ordinario COVID-19 per un periodo massimo di 9 settimane.
La concessione del nuovo trattamento sostituisce il trattamento precedente già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori, ma è subordinato alla sospensione del precedente trattamento.
È necessaria la consultazione sindacale, ma non
vi    è    l’obbligo  di    rispetto    dei   termini  di
procedura.
Art. 21
CIGO COVID per aziende in FIS
Le disposizioni di cui all’art. 20 sono applicate anche per i datori che alla medesima data
avevano in corso un trattamento FIS.
Art. 22
Cassa integrazione in deroga
Le Regioni e le province autonome possono riconoscere ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione gli ammortizzatori sociali, previo accordo che può essere concluso con le OOSS comparativamente più rappresentative alivello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di CIG in deroga, per la durata della sospensione
del rapporto di lavoro fino a un massimo di 9 settimane.



Il periodo è coperto da contribuzione figurativa. I trattamenti vengono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla indicazione dei beneficiari, con efficacia subordinata al limite di spesa.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO

Art. 23
Congedi speciali
Dal 5.3.2020 e per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore a 15 gg, i lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi iscritti a gestione separata con figli di età inferiore a 12 anni o di età superiore se disabili in situazione di accertata gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, possono fruire di un congedo speciale.
Durante tale congedo percepiranno il 50% della retribuzione media globale giornaliera (calcolata ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 151/2001 per i subordinati e in 1/365 del reddito utilizzato quale base di calcolo per l’indennità di maternità per gli autonomi).
La contribuzione sarà figurativa.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 gg ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito.
I periodi di congedo parentale già fruiti nel periodo di cui al presente articolo saranno convertiti in congedi di cui al presente articolo. I lavoratori dipendenti con figli minori in età compresa tra i 12 e i 16 anni possono astenersi dal lavoro per tutta la durata del periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento ediritto alla conservazione del posto, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito o che non vi sia un genitore non lavoratore.



In alternativa alle prestazioni di cui sopra, i lavoratori beneficiari possono chiedere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting fino al limite di € 600,00. Il bonus è riconosciuto altresì ai lavoratori autonomi           non           iscritti                          all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Le modalità operative per accedere al congedo speciale e al bonus sono stabilite dall’INPS e nei
limiti di spesa.
Art. 24
Permessi ex Legge 104/92
Viene incrementato il numero di permessi di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei
mesi di marzo e aprile 2020.
Art. 26
Sorveglianza attiva settore privato
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30.4.2020 l’assenza dal lavoro di dipendenti pubblici e privati disabili gravi o in condizione di rischio (immunodepressi, patologie oncologiche, terapie salvavita) sarà equiparata al ricovero ospedaliero.
È necessaria la certificazione del medico curante.
Il Datore di lavoro può richiedere all’INPS che gli oneri derivanti da detti periodi di assenzasiano
a carico dello Stato, fino al limite di spesa.
Art. 27-28
Indennità professionisti e co.co.co iscritti gestione separata INPS o a gestioni speciali ago INPS
Per i liberi professionisti e co.co.co. iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, è riconosciuta una indennità di € 600,00.
L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda.
Nei limiti di spesa.
Art. 31
Non cumulabilità tra indennità
Le indennità di cui sopra non sono fra loro
cumulabili e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.
Art. 33
Domande NASPI e DIS-COLL e incentivo di
imprenditorialità
Per il 2020 il termine di presentazione delle domande viene ampliato da 68 a 128 gg
Art. 34
Proroga   termini   decadenziali   in    materia
previdenziale ed assistenziale
Dal 23.2.2020 al 1.6.2020 il decorso dei termini di           decadenza            e       prescrizione relativi                 alle



prestazioni     previdenziali,     assistenziali     e assicurative erogate da INPS e INAIL è sospeso.
Art. 37
Sospensione termini di pagamenti contributi previdenziali e assistenziali
Dal 23.2.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico.
Se già pagati, i contributi non verranno rimborsati.
Dal 23.2.2020 al 30.6.2020 sono sospesi i
termini di prescrizione di cui alla L. 335/95.
Art. 39
Smart working
Fino al 30.4.2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile in condizione di gravità hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart- working, a condizione che tale modalità sia compatibile con la prestazione.
Ai lavoratori del settore privato affetti di gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità
nell’accoglimento delle istanze di svolgimento del lavoro in smart-working.
Art. 40
Sospensione delle misure di condizionalità
Sono sospese per due mesi dal 18.3.2020 le misure di condizionalità e i relativi termini per percettori di redditi di cittadinanza, Naspi e
Discoll.
Art. 42 Inail
I casi di infezione COVID-19 in occasione di lavoro sono da considerarsi come infortunio e quindi il datore deve seguire la consueta procedura.
Le prestazioni sono erogate anche nel periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente
astensione dal lavoro.
Art. 43
Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
INAIL ha trasferito a Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del Ministero   dell’Economia)   un   importo   di   
50.000.000    da    erogare    alle    imprese  per
l’acquisto di dispositivi ed altri DPI.
Art. 44
Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus
Il Fondo è stato istituito per garantire una indennità ai lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa del COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il rapporto di lavoro.
Attendiamo i decreti del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, da adottare entro 30 gg.


Art. 46
Sospensione delle procedure di licenziamento
Sono sospese per 60 gg le procedure di licenziamento individuale per GMO.
Sono sospese per 60 gg le procedure di licenziamento collettivo e sono altresì sospese le procedure avviate dal 24.2.2020 e non ancora concluse.
La norma non è coerente con il titolo, che si riferisce alla sospensione dei termini di impugnazione dei licenziamenti.
Paiono sospesi tutti i licenziamenti per ragioni economiche, senza alcuna differenza fra le ragioni sottese.
La norma è mal scritta perché non coordina le disposizioni di cui alla L. 604/66 con quelle di cui alla L. 92/2012 e di cui al d.lgs 23/2015, che prevedono diverse procedure di licenziamento e quindi diverse decorrenze.
Nulla dice su licenziamenti di dirigenti e personale domestico, che non rientrano nella l. 604/66 citata dall’articolo.
Posto che la ratio del DL è quello di salvaguardare i lavoratori dal rischio di essere licenziati per il COVID, vista la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori, dovrebbero essere esclusi dalla sospensione tutti i licenziamenti che nulla hanno a che fare con il Covid, quali ad esempio la definitivacessazione dell’attività aziendale, per scelte pregresse.
Si pone anche un problema di incostituzionalità ex art. 41 di questa disposizione laddove si dovesse ritenesse che vada ad incidere sulle scelte imprenditoriali andando oltre alla gestione della emergenza sanitaria.

MISURE     FISCALI     A     SOSTEGNO     DELLA
LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Art. 62 c. 7
I soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legali o la sede operativa nel territorio dello stato con  ricavi  o compensi non  superiori a
400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 18/2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto di imposta per ricavi    e    compensi    percepiti    nel   periodo
18.3.2020 – 31.3.2020, a meno che non abbiano  sostenuto  spese  per   prestazioni   di



lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente.
Ciò significa che chiunque abbia un lavoratore subordinato alle proprie dipendenze perde il
beneficio.
Art. 63
Premio ai lavoratori dipendenti
I lavoratori che nel 2019 hanno avuto un reddito non superiore a € 40.000 hanno diritto ad un premio di € 100,00, nel mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro nel mese stesso. Una sorta di “premio di rischio”.
Il premio non concorre alla formazione del reddito.
Il premio sarà da erogarsi nel mese di aprile 2020 o comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il premio, anticipato dal datore di lavoro, sarà
poi compensato coi debiti INPS in sede di denunce periodiche.


ART. 83
Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

Testo del D.L. (diviso per commi)
Sintesi
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli
uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
Le udienze pendenti dal 9 marzo al 15 aprile sono tutte rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi,per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
Sono      sospesi     per     lo     stesso      periodo (complessivamente 38 giorni) i termini:
·         per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili;
·         per    l’adozione,     il    deposito     e    la motivazione di provvedimenti giudiziari;
·         per la proposizione di atti introduttivi del giudizio;
·         per gli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi (resta, dunque, salvo anche il termine di efficacia del precetto, usualmente non soggetto a sospensione feriale, in quanto atto stragiudiziale prodromico all’esecuzione);
·         per le impugnazioni (tutte, ordinarie e straordinarie, in ogni ordine e grado, ivi inclusi i reclami cautelari ex art. 669 terdecies c.p.c.);
·         per tutti i termini procedurali in genere. Se il termine cade durante la sospensione, questo inizia invece a decorrere dal 15 aprile 2020.
La regola si applica anche per i termini che vanno computati a ritroso: in questo caso le nuove prime udienze dovranno essere fissate in modo da consentire l’osservanza del termine a ritroso per la costituzione del convenuto (20 giorni nel rito ordinario; 10 giorni nel rito sommario e i nquello del lavoro).
Si segnala il problema, di cui la disposizione in esame non si occupa, dell’incidenza della sospensione emergenziale sul termine minimo a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. e, in genere, sui termini a difesa anche nei riti speciali (sommario e lavoro): per effetto della sospensione, i termini a difesa relativi ad atti
introduttivi   già   notificati   potremo   divenire



insufficienti, dovendosi aggiungere 38 giorni, come si fa con la sospensione feriale e, a differenza di questa, anche le cause di lavoro; sicché, in ipotesi di mancata costituzione del convenuto o di eccezione da questi sollevata, dovranno essere attivate le sanatorie della nullità dell’atto introduttivo per vizio della vocatio in ius, ai sensi dell’art. 164, commi 2 e 3, c.p.c.: peraltro, la rinnovazione dell’atto nel termine assegnato dal giudice e il rinvio dell’udienza in modo da osservare i termini minim ia difesa saneranno la nullità con efficacia retroattiva (ex tunc), facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda sin dalla prima notificazione (o, a seconda del rito e della natura recettizia o meno
dell’effetto, dal deposito del ricorso).
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
a)   cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempreche l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12
della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
b)   procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono  i  termini  di  cui  all’articolo  304  del  codice di
procedura  penale,  procedimenti  in  cui  sono applicate
Eccezioni ai commi 1 e 2:
·         Tribunale dei minori: adottabilità, minori stranieri non accompagnati, minori allontanati dalla famiglia, situazioni di grave pregiudizio;
·         obbligazioni alimentari, ivi inclusi assegni di mantenimento e/o divorzili del coniuge sfavorito e/o della prole (i tribunali, sezioni famiglia, però stanno valutando le urgenze caso per caso, in base alle segnalazioni dei difensori);
·         procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona (quindi non i cautelari concernenti rapporti di natura meramente patrimoniale);
·         tutela, a.d.s., interdizione e inabilitazioni in presenza di situazioni indifferibili, sempre che l’esame diretto della persona interessata non risulti incompatibile con le sue condizioni di età o di salute in relazione all’emergenza sanitaria in corso;
·         procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale;
·         richiesta di interruzione della gravidanza al Giudice Tutelare nei casi previsti dalla legge;


misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
1)  procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2)  procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3)      procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
·         procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
·         procedimenti             di            convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
·         procedimenti           sull’istanza           di sospensione          della         provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado o di appello (la Corte d’appello di Milano tiene le udienze appositamente fissate ex art. 351 o 373 c.p.c., salvo che i   difensori          non chiedano concordemente un differimento; se non ci sono udienze fissate nel periodo di sospensione, l’istanza verrà discussa all’udienza di prima comparizione in appello);
·         tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti: occorre, in tal caso, un’apposita dichiarazione di urgenza emessa dal giudice, su istanza della parte interessata, con decreto non impugnabile (analogamente a quanto prevede l’art. 163 bis, comma 2, c.p.c. per l’abbreviazione dei termini nelel cause che richiedono pronta spedizione);
Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo
stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).
Durante il periodo di sospensione dei termini, con riferimento alle attività non sospesa, i capi degli Uffici Giudiziari possono:
·         limitare l’accesso del pubblico agli uffici giudiziari;
·         limitare gli orari di apertura al pubblico, fino a valutarne la chiusura;
·         regolare l’accesso ai servizi anche attraverso prenotazioni telefoniche e telematiche;
·         adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
·         celebrare a porte chiuse, ai sensi
dell’art. 128, 1° co. c.p.c., le udienze



civili pubbliche (peraltro, ormai, pochissime, essendo solo le udienze di discussione orale della causa, laddove la fase decisoria è ormai prevalentemente scritta, quantomeno nel rito ordinario, mentre le udienze pubbliche in Cassazione sono la minor parte, seguendosi il modello camerale a trattazione scritta con adunanza in camera di consiglio “non partecipata” dai difensori; il problema si porrà semmai per le udienze pubbliche di discussione orale in Corte d’appello sezione lavoro);
·         celebrare udienze civili per via telematica, laddove possibile;
·         svolgere udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi da difensori e parti mediante il solo scambio di memorie scritte con
conseguente             adozione             del provvedimento giudiziale fuori udienza.
Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.
Dal 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, quali sopra elencate: peraltro, stanno già arrivando molte comunicazioni di rinvii di udienze a data successiva al 30 giugno 2020.
Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a)    la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b)    la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23
ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per
Per assicurare le finalità di cui sopra, i capi degli uffici giudiziari possono, oltre a tutte le misure sopra sopra riportate, anche:
·         rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, salve le eccezioni di cui al comma 3 del presente D.L. (come sta in gran parte avvenendo)

gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c)    la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d)  l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e
la trattazione delle udienze;
e)   la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f)  la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
g)  la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
h)  lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del
giudice.

Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.
Sino al 30 giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti esercitabili esclusivamente mediante attività precluse dai provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 del D.L.: così, ad es., sono sospesi i termini per impugnare delibere assembleari di condominii o di società, nonché i termini per
proporre azioni di annullamento di contratti o azioni revocatorie, ordinarie e fallimentari
Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e  agli articoli 24, comma 2, e  27,  comma 6,  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono
sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai


sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.
Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della c.d. “Legge Pinto”, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30
giugno 2020.
Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, si dovrà procedere esclusivamente al deposito degli atti con tali modalità ed al pagamento del C.U. in modalità telematica. Non sarà, dunque, possibile nepure costituirsi in giudizio in forma cartacea, come sino ad oggi era possibile. In ipotesi di fascicoli particolarmente voluminosi (ad es., fascicoli di primo grado composti da diversi faldoni cartacei), si suggerisce di depositare telematicamente un’istanza di autorizzazione al deposito cartaceo del fascicolo, costituendosi comunque telematicamente con l’atto giudiziale (citazione o ricorso o comparsa di risposta), la procura, la copia conforme della sentenza impugnata nel caso di appello o altre impugnazioni e l’elenco degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo cartaceo o che comunque si intendono depositare, eventualmente con una fotografia che ne rappresenti le dimensioni e le difficoltà di deposito telematico. Quando si tratti di deposito di documenti voluminosi con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., oltre alla tempestiva richiesta di autorizzazione al deposito caratceo o su supporto informatico (DVD o chiavetta USB, ecc.), si suggerisce di mettere a disposizione del collega avversario
copia informatica con chiavetta USB entro il termine prescritto.
Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-
bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.



Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto- legge    18    ottobre    2012,    n.    179,    convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento    del    Direttore    generale    dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si
effettuano presso il difensore d’ufficio.

Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.

Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975,   n.   354,   37   del   decreto   del   Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230  del  2000  e  all'articolo  19,  comma  1,  del decreto
legislativo n. 121 del 2018.

Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018,
n. 121.

Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l’anno
2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte
Per l’anno 2020, sono rinviate ad ottobre le elezioni per il rinnovo del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.


di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività
·         nei procedimenti di mediazione;
·         di negoziazione assistita;
·         e in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti;
promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sono conseguentemente sospesi i termini di
durata massima dei medesimi procedimenti.
Le disposizioni del presente articolo, in quanto
compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
Sono abrogati gli articoli 1 [Differimento urgente delle udienze e sospensione dei
termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari] e 2 [Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia
di giustizia] del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
 
ART. 88
Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

Testo del D.L. (diviso per commi)
Sintesi
Le disposizioni di cui all'articolo 28 deldecreto- legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.
L’art. 88 del D.L. 17.03.2020, n. 18 contempla un esplicito richiamo all’art. 1463 cod. civ. ed alla fattispecie di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. L’ipotesi che ci occupa va ascritta al novero dell’impossibilità giuridica, visto che la prestazione è divenuta ineseguibile per effetto di espresse previsioni normative.
L’articolo che ci occupa disciplina al primo comma la figura del contratto di soggiorno(art.
22 T.U. Immigrazione), mentre i commi successivi attengono ai contratti relativi alla fruizione di spettacoli e manifestazioni culturali in genere (come ad esempio spettacoli teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche, accessi a musei e mostre).
Nella specie, il primo comma dell’art. 88 estende espressamente l’ambito di applicazione dell’art. 28 D.L. 2 marzo 2020, n. 9, rubricato “Rimborso dei titoli di viaggio e pacchetti turistici”, al contratto di soggiorno ex art. 22 T.U. Immigrazione.
In particolare, leggendo la relazione illustrativa dell’articolo in commento si evince che la ratio della norma è quella di poter estendere l’utilizzo dei voucher anche al contratto di soggiorno. La formulazione della norma, che rinvia esplicitamente al citato art. 28, lascia intendere che nel caso che ci occupa resti in vigore il “doppio binario” (rimborso pecuniario ovvero emissione di voucher) previsto per i titoli di viaggio ed i pacchetti turistici.
Pare      opportuno       evidenziare      che      la formulazione della rubrica della norma sia fuorviante,    nel    senso    che    pur    facendo espressamente riferimento ad un “rimborso”, in realtà risponde all’esigenza di sostituire un vero e proprio ristoro pecuniario con una prestazione equivalente, “cartolarizzata” nel voucher.



A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e
teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
Il secondo comma, si limita a ribadire che ricorre l’ipotesi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex 1463 cod. civ. anche con riferimento ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli ed eventi culturali di qualsiasi natura, nonché di biglietti per musei, mostre e per accedere “agli altri luoghi della cultura per effetto delle previsioni di cui all’art. 2, comma I, lett. b) e d) DPCM 8 marzo 2020.
I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Il comma III regola le modalità ed i termini per la richiesta del rimborso che, a differenza di quanto previsto dall’art. 28 D.L. 2 marzo  2020,
n. 9, richiamato al comma I dell’articolo in commento, può avvenire solo mediante voucher. Tale scelta normativa è maggiormente vincolante e meno favorevole per l’acquirente che non possa più fruire della prestazione rispetto, invece, alle omologhe disposizioni in materia di contratti turistici e di viaggio, nonché di contratti di soggiorno, ed appare retta dalla volontà di arginare le conseguenteeconomiche pregiudizievoli che la previsione di un vero e proprio rimborso economico avrebbe dispiegato   su   enti   e  fondazioni  di carattere
culturale.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.
L’ultimo comma dell’art. 88 regola l’efficacia
temporale delle regole che ci occupano.
In particolare, la loro vigenza è parametrata sulla base del perdurare della situazione di emergenza, rapportata al permanere in essere delle previsioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, nonché di eventuali, ulteriori regolamenti che dovessero essere successivamente emanati a sua integrazione o sostituzione.
La norma non brilla per chiarezza redazionale, nel senso che non specifica quale sia il dies a quo dal quale decorre il termine previsto dal comma III per presentare la richiesta di rimborso per eventi futuri. A livello interpretativo, pare logico supporre che il termine debba decorrere dalla data programmata per l’evento stesso, ovvero dal momento  in  cui si sia venuti a conoscenza del
suo   annullamento  o,   ancora,   dall’entrata in



vigore di successi regolamenti per effetto dei quali     eventi     e     manifestazioni     culturali
divengano infruibili, anche in relazione alla fattispecie ex art. 1463 cod. civ..


ART. 106

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società



Testo del D.L. (diviso per commi)
Sintesi
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Con tale norma viene consentito lo spostamento del termine per l'approvazione del bilancio a 180 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale (possibilità già esistente, ma solo per ragioni oggettive - art. 2364 c.c. per le SpA e art. 2478-bis c.c.)
2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Introduce la possibilità per le SpA, SapA, Srl e Scarl di esprimere il voto per corrispondenza (deve intendersi anche posta elettronica) e intervento per teleconferenza, anche in deroga a disposizioni statutarie (peraltro molti statuti già lo prevedono - purché vi sia possibilità di identificare in modo certo il partecipante).
3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Introduce la possibilità per le Srl di esprimere il voto anche in forma scritta (ampliamento del principio già previsto dall'art. 2479 c.c.)
4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135- undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
al predetto rappresentante designato possono essere conferite    anche    deleghe    o    subdeleghe    ai   sensi
Dispone, per le società quotate, la applicazione generalizzata dell'art. 135-undecies del TUF che prevede l'utilizzo del "rappresentante designato" per il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie


dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Dispone la estensione del principio espresso nel 4 comma anche alle società ad azionariato diffuso e con un sistema multilaterale di negoziazione
6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135- duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Lemedesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
Dispone la estensione del principio di cui al 4 comma anche alle banche popolari, alle BCC, alle mutue assicuratrici ed alle società cooperative (in deroga ai limiti alle deroghe previsti per legge)
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.
Estende l’applicabilità delle norme di cui all'art. 106 a tutte le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 (da leggersi: la cui seconda convocazione cada entro il 31 luglio) o anche successivamente finchè resti in vigore lo stato di emergenza connesso al COVID 19
8. Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.