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AMMORTIZZATORI SOCIALI
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art. 19
CIGO e assegno ordinario
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Chi può fruirne
I datori di lavoro che
nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione di
trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno
ordinario con causale “emergenza COVID-19”.
Non è ancora chiaro l’iter procedurale
perché, se da un lato si parla di iter semplificato senza necessità di
preventiva consultazione sindacale, dall’altro lato sono richiesti
l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, da svolgere anche in
via telematica entro 3 gg successivi alla comunicazione di avvio procedura.
Il trattamento dovrebbe essere richiedibile
dalle aziende con i requisiti per gli ammortizzatori ordinari.
Si
attendono le circolari esplicative INPS e Ministero Lavoro.
Periodo di interesse
Da 23.2.2020 fino ad agosto 2020
Durata del trattamento
9 settimane massimo
I periodi
di trattamento non si computano ai fini della
durata massima dei trattamenti previsti dal d.lgs. 148/2015
Come presentare la domanda
Siamo in attesa delle circolari operative
Qual è la procedura da seguire
Non vi è l’obbligo di preventiva
consultazione sindacale e del rispetto dei termini di procedimento, ma un
obbligo di informazione, consultazione ed esame
congiunto, che devono essere svolti in via telematica
entro 3 gg dalla
comunicazione di avvio procedura (comunicazione preventiva).
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Termine di
presentazione della domanda
Entro la fine del quarto mese successivo
all’inizio del periodo di
sospensione o riduzione
Anzianità di servizio dei lavoratori interessati Non è prevista una
anzianità di servizio minima, ma i Lavoratori devono essere in servizio alla
data del 23.2.2020
È previsto un corrispettivo a carico
dell’azienda
No, è espressamente escluso per questo tipo di trattamento.
Chi paga il trattamento
Può anticiparlo il Datore
di lavoro, che potrà poi compensarlo con i pagamenti da effettuare all’INPS,
o – su richiesta del datore – può essere pagato direttamente da INPS ai
Lavoratori Attenzione: il trattamento è erogato fino al
limite di spesa fissato nel decreto
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Art. 20
CIGO COVID per aziende in
CIGS
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Le aziende che alla data di entrata in vigore del DL 6/2020 avevano in corso
un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare la
domanda di concessione del trattamento ordinario COVID-19 per un periodo massimo di 9 settimane.
La concessione del nuovo trattamento sostituisce
il trattamento precedente già in corso e può riguardare anche i medesimi
lavoratori, ma è subordinato alla sospensione del precedente trattamento.
È necessaria la consultazione sindacale, ma non
vi è l’obbligo di rispetto dei termini di
procedura.
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Art. 21
CIGO COVID per aziende in
FIS
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Le disposizioni di cui all’art. 20 sono applicate anche per
i datori che alla medesima data
avevano in corso un trattamento FIS.
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Art. 22
Cassa integrazione in
deroga
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Le Regioni e le province
autonome possono riconoscere ai datori di lavoro del settore privato per i
quali non trovino applicazione gli ammortizzatori sociali, previo accordo che
può essere concluso con le OOSS comparativamente più rappresentative alivello
nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di CIG in deroga, per la durata
della sospensione
del rapporto di lavoro fino a un massimo di 9 settimane.
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Il periodo è coperto
da contribuzione figurativa. I trattamenti vengono
concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da
trasmettere all’INPS in modalità
telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla indicazione dei
beneficiari, con efficacia subordinata al limite di spesa.
Sono esclusi i datori di
lavoro domestico.
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RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
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Art. 23
Congedi speciali
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Dal 5.3.2020 e per un periodo (continuativo
o frazionato) non superiore a 15 gg, i lavoratori dipendenti e lavoratori
autonomi iscritti a gestione separata con figli di età inferiore a 12 anni o
di età superiore se disabili in situazione di accertata gravità iscritti a
scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere
assistenziale, possono fruire di un congedo speciale.
Durante
tale congedo percepiranno il 50% della retribuzione media globale
giornaliera (calcolata ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 151/2001 per i
subordinati e in 1/365 del reddito utilizzato quale base di calcolo per l’indennità di maternità per gli autonomi).
La contribuzione sarà
figurativa.
La fruizione del congedo è
riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 gg ed è subordinata alla
condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di
strumenti a sostegno del reddito.
I periodi di congedo parentale già fruiti
nel periodo di cui al presente articolo saranno convertiti in congedi di cui
al presente articolo. I lavoratori dipendenti con figli minori in età
compresa tra i 12 e i 16 anni possono astenersi dal lavoro per tutta la
durata del periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di
indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di
licenziamento ediritto alla conservazione del posto, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno del reddito o che non vi sia un genitore non lavoratore.
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In alternativa alle prestazioni di cui sopra, i
lavoratori beneficiari possono chiedere la corresponsione di un bonus per
l’acquisto di servizi di baby-sitting fino al limite di € 600,00. Il bonus è
riconosciuto altresì ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS,
subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei
beneficiari.
Le modalità operative per accedere al congedo speciale e al
bonus sono stabilite dall’INPS e nei
limiti di spesa.
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Art. 24
Permessi ex Legge 104/92
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Viene incrementato il numero di permessi di ulteriori
complessive 12 giornate, usufruibili nei
mesi di marzo e aprile 2020.
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Art. 26
Sorveglianza attiva
settore privato
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Il periodo trascorso in
quarantena con sorveglianza attiva in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
è equiparato a malattia ai fini del trattamento
economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30.4.2020 l’assenza dal lavoro di
dipendenti pubblici e privati disabili gravi o in condizione di rischio
(immunodepressi, patologie oncologiche, terapie salvavita) sarà equiparata al
ricovero ospedaliero.
È
necessaria la certificazione del medico curante.
Il Datore
di lavoro può richiedere all’INPS che gli oneri derivanti da detti periodi di
assenzasiano
a carico dello Stato, fino al limite di spesa.
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Art. 27-28
Indennità
professionisti e co.co.co iscritti gestione separata INPS o a gestioni
speciali ago INPS
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Per i liberi professionisti e co.co.co.
iscritti alla Gestione Separata INPS,
non titolari di pensione
e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, è riconosciuta una
indennità di € 600,00.
L’indennità
è erogata dall’INPS, previa domanda.
Nei limiti di spesa.
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Art. 31
Non cumulabilità tra
indennità
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Le indennità di cui sopra non sono fra loro
cumulabili e non sono riconosciute ai percettori
del reddito di cittadinanza.
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Art. 33
Domande NASPI e DIS-COLL e
incentivo di
imprenditorialità
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Per il 2020 il termine di presentazione delle domande viene
ampliato da 68 a 128 gg
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Art. 34
Proroga termini decadenziali in materia
previdenziale
ed assistenziale
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Dal
23.2.2020 al 1.6.2020 il decorso dei termini
di decadenza e prescrizione relativi alle
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prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL è sospeso.
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Art. 37
Sospensione
termini di pagamenti contributi previdenziali e assistenziali
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Dal 23.2.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei
premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico.
Se già
pagati, i contributi non verranno rimborsati.
Dal 23.2.2020 al 30.6.2020
sono sospesi i
termini di prescrizione di
cui alla L. 335/95.
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Art. 39
Smart working
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Fino al 30.4.2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare un
disabile in condizione di gravità hanno diritto
di svolgere la prestazione di lavoro in smart- working, a condizione che tale modalità sia compatibile con la prestazione.
Ai lavoratori del
settore privato affetti
di gravi e comprovate patologie con ridotta
capacità lavorativa è riconosciuta la priorità
nell’accoglimento delle istanze di svolgimento del lavoro in smart-working.
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Art. 40
Sospensione delle misure
di condizionalità
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Sono
sospese per due mesi dal 18.3.2020 le misure di condizionalità e i relativi
termini per percettori di redditi di cittadinanza, Naspi e
Discoll.
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Art. 42
Inail
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I casi di infezione
COVID-19 in occasione di lavoro sono da considerarsi come infortunio e quindi
il datore deve seguire la consueta procedura.
Le
prestazioni sono erogate anche nel periodo di quarantena o di permanenza
domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente
astensione dal lavoro.
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Art. 43
Contributi alle imprese per la sicurezza e
potenziamento dei presidi sanitari
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INAIL ha trasferito a
Invitalia (l’Agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del
Ministero dell’Economia) un
importo di €
50.000.000 da erogare
alle imprese per
l’acquisto di dispositivi
ed altri DPI.
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Art. 44
Fondo per
il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus
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Il Fondo è stato istituito
per garantire una indennità ai lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa
del COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il rapporto di lavoro.
Attendiamo i decreti del
Ministero del Lavoro
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, da
adottare entro 30 gg.
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Art. 46
Sospensione delle
procedure di licenziamento
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Sono
sospese per 60 gg le procedure di licenziamento individuale per GMO.
Sono sospese per 60 gg le procedure di
licenziamento collettivo e sono altresì sospese le procedure avviate dal
24.2.2020 e non ancora concluse.
La norma non è coerente con il titolo, che
si riferisce alla sospensione dei termini di impugnazione dei licenziamenti.
Paiono sospesi tutti i licenziamenti per
ragioni economiche, senza alcuna differenza fra le ragioni sottese.
La norma è mal scritta perché non coordina
le disposizioni di cui alla L. 604/66 con quelle di cui
alla L. 92/2012 e di cui al d.lgs 23/2015, che prevedono diverse procedure di
licenziamento e quindi diverse decorrenze.
Nulla dice su
licenziamenti di dirigenti e personale domestico, che non rientrano nella l. 604/66 citata dall’articolo.
Posto che la ratio del DL è quello di
salvaguardare i lavoratori dal rischio di essere licenziati per il COVID,
vista la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori, dovrebbero essere
esclusi dalla sospensione tutti i licenziamenti che nulla hanno a che fare
con il Covid, quali ad esempio la definitivacessazione dell’attività
aziendale, per scelte pregresse.
Si pone anche
un problema di incostituzionalità
ex art. 41 di questa disposizione laddove si dovesse ritenesse che vada ad
incidere sulle scelte imprenditoriali andando oltre alla gestione della
emergenza sanitaria.
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MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA
LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE
E DELLE IMPRESE
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Art. 62 c. 7
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I
soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legali o la sede operativa nel
territorio dello stato con ricavi o compensi non superiori a €
400.000 nel periodo di imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 18/2020, non sono assoggettati alle
ritenute d’acconto da parte del sostituto di imposta per ricavi e
compensi percepiti nel
periodo
18.3.2020 – 31.3.2020, a meno che non abbiano sostenuto
spese per prestazioni di
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lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente.
Ciò significa che chiunque abbia un lavoratore subordinato
alle proprie dipendenze perde il
beneficio.
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Art. 63
Premio ai lavoratori
dipendenti
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I lavoratori che nel 2019
hanno avuto un reddito non superiore a € 40.000 hanno diritto ad un premio di
€ 100,00, nel mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro
svolti nella sede di lavoro nel mese stesso. Una sorta di “premio di rischio”.
Il premio
non concorre alla formazione del reddito.
Il premio sarà da erogarsi nel mese di
aprile 2020 o comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di
conguaglio di fine anno.
Il premio, anticipato dal datore di lavoro, sarà
poi compensato coi debiti INPS in sede di
denunce periodiche.
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Testo del D.L. (diviso per commi)
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Sintesi
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Dal 9 marzo 2020 al 15
aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti
gli
uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data
successiva al 15 aprile 2020.
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Le udienze pendenti dal 9
marzo al 15 aprile sono tutte rinviate d’ufficio a data successiva al 15
aprile 2020.
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Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è
sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali.
Si intendono pertanto sospesi, per la
stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari,
per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei
procedimenti esecutivi,per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini
procedurali. Ove il decorso del termine abbia
inizio durante il periodo
di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è
computato a ritroso e ricade in tutto o
in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività
da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Si intendono altresì sospesi, per la stessa
durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in
primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui
all’articolo 17-bis, comma 2 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
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Sono sospesi per lo stesso periodo
(complessivamente 38 giorni) i termini:
·
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili;
·
per l’adozione, il deposito e la
motivazione di provvedimenti giudiziari;
·
per la proposizione di atti introduttivi del giudizio;
·
per gli atti introduttivi dei procedimenti esecutivi (resta, dunque,
salvo anche il termine di efficacia del precetto, usualmente non
soggetto a sospensione feriale, in quanto atto
stragiudiziale prodromico all’esecuzione);
·
per le impugnazioni (tutte, ordinarie e straordinarie, in ogni ordine
e grado, ivi inclusi i reclami cautelari ex art. 669 terdecies c.p.c.);
·
per tutti i termini procedurali in genere. Se il termine cade durante
la sospensione, questo inizia invece a decorrere dal 15 aprile 2020.
La regola si applica anche per i termini che vanno
computati a ritroso: in questo caso le nuove
prime udienze dovranno essere fissate in modo da consentire l’osservanza del
termine a ritroso per la costituzione del convenuto (20 giorni nel rito
ordinario; 10 giorni nel rito sommario e i nquello del lavoro).
Si segnala il problema, di cui la disposizione in
esame non si occupa, dell’incidenza della sospensione emergenziale sul
termine minimo a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. e, in genere, sui termini a difesa anche nei riti
speciali (sommario e lavoro): per effetto della sospensione, i termini a difesa relativi ad atti
introduttivi già notificati potremo
divenire
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insufficienti, dovendosi
aggiungere 38 giorni, come si fa con la sospensione feriale e, a differenza
di questa, anche le cause di lavoro; sicché, in ipotesi di mancata
costituzione del convenuto o di eccezione da questi sollevata, dovranno
essere attivate le sanatorie della nullità dell’atto introduttivo per vizio
della vocatio in ius, ai sensi dell’art. 164, commi 2 e 3, c.p.c.: peraltro, la rinnovazione
dell’atto nel termine assegnato dal giudice e il rinvio dell’udienza in modo
da osservare i termini minim ia difesa saneranno la nullità con efficacia
retroattiva (ex tunc), facendo
salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda sin dalla prima
notificazione (o, a seconda del rito e della natura recettizia o meno
dell’effetto, dal deposito del ricorso).
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Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
operano nei seguenti casi:
a) cause di competenza del
tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai
minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed
alle situazioni di grave pregiudizio;
cause relative ad alimenti o ad
obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di
matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione,
di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione
di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti
provvisori e sempreche l’esame
diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando
non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti
di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12
della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti
per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile
e, in genere, tutti i procedimenti la cui
ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In
quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio
giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non
impugnabile e, per le cause già iniziate, con
provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio,
egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida
dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione
scadono i termini
di cui all’articolo 304
del codice di
procedura penale,
procedimenti in cui
sono applicate
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Eccezioni
ai commi 1 e 2:
·
Tribunale dei minori: adottabilità, minori stranieri non
accompagnati, minori allontanati dalla famiglia, situazioni di grave pregiudizio;
·
obbligazioni alimentari, ivi inclusi assegni di mantenimento e/o
divorzili del coniuge sfavorito e/o della prole (i tribunali, sezioni
famiglia, però stanno valutando le urgenze caso per caso, in base alle
segnalazioni dei difensori);
·
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona (quindi non
i cautelari concernenti rapporti di natura meramente patrimoniale);
·
tutela, a.d.s., interdizione e inabilitazioni in presenza di
situazioni indifferibili, sempre che l’esame diretto della persona
interessata non risulti incompatibile con le sue condizioni di età o di
salute in relazione all’emergenza sanitaria in corso;
·
procedimenti relativi agli
accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale;
·
richiesta di interruzione della gravidanza
al Giudice Tutelare nei casi previsti dalla
legge;
|
misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza
detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori
espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle
misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono
applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di
prevenzione.
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove
indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura
penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del
collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
|
·
procedimenti per l’adozione di ordini di protezione
contro gli abusi familiari;
·
procedimenti di convalida
dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi
terzi e dell’Unione europea;
·
procedimenti sull’istanza di
sospensione della provvisoria
esecuzione della sentenza di primo grado o di appello (la Corte
d’appello di Milano tiene le udienze appositamente fissate ex art. 351 o 373 c.p.c., salvo che i difensori non
chiedano concordemente un differimento; se
non ci sono udienze fissate nel periodo di sospensione, l’istanza
verrà discussa all’udienza di prima comparizione in appello);
·
tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave
pregiudizio alle parti: occorre, in tal caso, un’apposita dichiarazione di
urgenza emessa dal giudice, su istanza della parte interessata, con decreto
non impugnabile (analogamente a quanto prevede l’art. 163 bis, comma 2, c.p.c. per
l’abbreviazione dei termini nelel cause che richiedono pronta spedizione);
|
Nei procedimenti penali in
cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì
sospesi, per lo
stesso periodo, il corso della prescrizione e i
termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice
di procedura penale.
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Nel periodo di sospensione dei termini e
limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici
giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e
h).
|
Durante
il periodo di sospensione dei termini, con riferimento alle attività non
sospesa, i capi degli Uffici Giudiziari possono:
·
limitare l’accesso del pubblico agli uffici
giudiziari;
·
limitare gli orari di apertura al pubblico, fino a
valutarne la chiusura;
·
regolare l’accesso ai servizi anche attraverso prenotazioni
telefoniche e telematiche;
·
adottare linee guida vincolanti per la fissazione e
la trattazione delle udienze;
·
celebrare a porte chiuse, ai sensi
dell’art. 128, 1° co. c.p.c., le udienze
|
civili pubbliche
(peraltro, ormai, pochissime, essendo solo le udienze di discussione orale
della causa, laddove la fase
decisoria è ormai prevalentemente scritta, quantomeno nel rito ordinario,
mentre le udienze pubbliche in Cassazione sono la minor parte, seguendosi il
modello camerale a trattazione scritta con adunanza in camera di consiglio
“non partecipata” dai difensori; il problema si porrà semmai per le udienze
pubbliche di discussione orale in Corte d’appello sezione lavoro);
·
celebrare udienze civili per via telematica, laddove possibile;
·
svolgere udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti
diversi da difensori e parti mediante il solo scambio di memorie scritte con
conseguente adozione del
provvedimento giudiziale fuori udienza.
|
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Per contrastare l’emergenza epidemiologica
da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento
dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30
giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria
regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il
Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche
relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire
il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della
salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della
giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le
persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla
Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate
d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi
distretti.
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Dal 16 aprile
e il 30 giugno 2020
i capi degli
uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale per il
tramite del Presidente della Giunta della Regione e il Consiglio dell’ordine
degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla
trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto
delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute,
quali sopra elencate: peraltro, stanno già arrivando molte comunicazioni di
rinvii di udienze a data successiva al 30 giugno 2020.
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Per
assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari
possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione
dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque
l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b)
la limitazione, sentito il dirigente amministrativo,
dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della
legge 23
ottobre 1960, n. 1196
ovvero, in via residuale e solo per
|
Per assicurare le finalità di cui sopra,
i capi degli uffici giudiziari possono, oltre
a tutte le misure sopra sopra riportate, anche:
·
rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, salve le
eccezioni di cui al comma 3 del presente D.L. (come sta in gran parte avvenendo)
|
gli uffici che non erogano servizi urgenti,
la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione
dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di
comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli
utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura
ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l’adozione di linee guida
vincolanti per la fissazione e
la trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte
chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice
di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di
singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile,
delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello
svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti
diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento
dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare
il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima
dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico
ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e
modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta
dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della
loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel
processo verbale;
g) la
previsione del rinvio delle udienze a data
successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le
eccezioni indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle
udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note
scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del
giudice.
|
|
Per il periodo di efficacia dei
provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della
domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente
mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.
|
Sino al 30 giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei
termini di prescrizione e decadenza dei diritti esercitabili esclusivamente
mediante attività precluse dai provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 del D.L.:
così, ad es., sono sospesi i termini per impugnare delibere assembleari di
condominii o di società, nonché i termini per
proporre azioni di annullamento di contratti o azioni revocatorie, ordinarie e fallimentari
|
Nei procedimenti penali il corso della
prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311,
commi 5 e 5-bis,
e 324, comma
7, del codice
di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27,
comma 6, del
decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 rimangono
sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai
|
sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
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Ai fini del computo di cui all’articolo 2
della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del
presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il
30 giugno 2020.
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Ai fini del computo di cui
all’articolo 2 della c.d. “Legge Pinto”, nei procedimenti rinviati a norma
del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e
il 30
giugno 2020.
|
Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli
uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche
gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del
medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui
all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del
medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste
dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento
anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
|
Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici
che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, si dovrà
procedere esclusivamente al deposito degli atti con tali modalità ed al
pagamento del C.U. in modalità telematica. Non sarà, dunque, possibile nepure
costituirsi in giudizio in forma cartacea, come sino ad oggi era possibile.
In ipotesi di fascicoli particolarmente voluminosi (ad es., fascicoli di
primo grado composti da diversi faldoni cartacei), si suggerisce di
depositare telematicamente un’istanza di
autorizzazione al deposito cartaceo del fascicolo, costituendosi comunque
telematicamente con l’atto giudiziale (citazione o ricorso o comparsa di
risposta), la procura, la copia conforme della sentenza impugnata nel caso di
appello o altre impugnazioni e l’elenco degli atti e dei documenti contenuti
nel fascicolo cartaceo o che comunque si intendono depositare, eventualmente
con una fotografia che ne rappresenti le dimensioni e le difficoltà di
deposito telematico. Quando si tratti di deposito di documenti voluminosi con
le memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., oltre alla tempestiva richiesta di autorizzazione al deposito
caratceo o su supporto informatico (DVD o chiavetta USB, ecc.), si suggerisce
di mettere a disposizione del collega avversario
copia
informatica con chiavetta USB entro il termine prescritto.
|
Ferma l’applicazione dell’articolo 472,
comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020,
la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in
stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia, applicate, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-
bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
|
Le comunicazioni e le notificazioni
relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai
sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e
comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-
legge 18 ottobre
2012, n. 179,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici
individuati e regolati con provvedimento
del Direttore generale dei sistemi
informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia.
|
|
Le comunicazioni e le notificazioni degli
avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre
parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica
certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche
che per legge si
effettuano presso il
difensore d’ufficio.
|
|
Tutti gli uffici giudiziari sono
autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni
telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e
provvedimenti indicati ai commi 13 e 14,
senza necessità di ulteriore
verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
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|
Negli istituti penitenziari e negli
istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data
del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno
diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18
della legge 26 luglio 1975, n. 354,
37 del decreto
del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del
decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante,
ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile
o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i
limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 230 del 2000
e all'articolo 19,
comma 1, del decreto
legislativo n. 121 del
2018.
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Tenuto conto delle evidenze rappresentate
dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020
ed il 31 maggio
2020, la concessione dei permessi premio
di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del
regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge
e del decreto legislativo 2 ottobre 2018,
n. 121.
|
|
Le
sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui
all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di
entrata in vigore del presente
decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.
|
|
In deroga al disposto
dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008,
n. 35, per l’anno
2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del
consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte
|
Per l’anno 2020, sono
rinviate ad ottobre le elezioni per il rinnovo del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione.
|
di cassazione si svolgono la prima domenica e il
lunedì successivo del mese di ottobre.
|
|
Per il periodo di cui al comma 1 sono
altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei
procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione
stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando
i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando
costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono
conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi
procedimenti.
|
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020
sono sospesi i termini per
lo svolgimento di qualunque attività
·
nei procedimenti di mediazione;
·
di negoziazione assistita;
·
e in tutti i procedimenti di risoluzione
stragiudiziale delle controversie regolati
dalle disposizioni vigenti;
promossi entro il 9 marzo 2020 e quando
costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sono conseguentemente sospesi i termini di
durata massima dei medesimi procedimenti.
|
Le disposizioni del presente articolo, in quanto
compatibili, si applicano altresì ai procedimenti
relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
|
|
Sono abrogati gli articoli
1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
|
Sono
abrogati gli articoli 1 [Differimento urgente
delle udienze e sospensione dei
termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari] e 2 [Misure urgenti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia
di giustizia] del decreto-legge 8
marzo 2020, n. 11.
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Testo del D.L. (diviso per commi)
|
Sintesi
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Le disposizioni di cui
all'articolo 28 deldecreto- legge 2
marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si
sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6.
|
L’art. 88 del D.L. 17.03.2020, n. 18 contempla un
esplicito richiamo all’art. 1463 cod. civ. ed alla fattispecie di risoluzione
del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. L’ipotesi che
ci occupa va ascritta al novero dell’impossibilità giuridica, visto che la
prestazione è divenuta ineseguibile per effetto di espresse previsioni
normative.
L’articolo
che ci occupa disciplina al primo comma la figura del contratto di
soggiorno(art.
22 T.U. Immigrazione), mentre i commi successivi
attengono ai contratti relativi alla fruizione di spettacoli e manifestazioni
culturali in genere (come ad esempio spettacoli teatrali e musicali,
proiezioni cinematografiche, accessi a musei e mostre).
Nella specie, il primo comma dell’art. 88 estende
espressamente l’ambito di applicazione dell’art. 28 D.L. 2 marzo 2020,
n. 9, rubricato “Rimborso
dei titoli di viaggio e pacchetti turistici”, al contratto di soggiorno ex
art. 22 T.U. Immigrazione.
In particolare, leggendo la relazione illustrativa
dell’articolo in commento si evince che la ratio della norma è quella di poter estendere l’utilizzo dei
voucher anche al contratto di soggiorno. La formulazione della norma, che
rinvia esplicitamente al citato art. 28, lascia intendere che nel caso che ci
occupa resti in vigore il “doppio binario” (rimborso pecuniario ovvero emissione di voucher) previsto per i titoli di viaggio ed i pacchetti turistici.
Pare opportuno evidenziare che la formulazione della rubrica della norma
sia fuorviante, nel senso che pur facendo espressamente riferimento ad un
“rimborso”, in realtà risponde all’esigenza di sostituire un vero e proprio
ristoro pecuniario con una prestazione equivalente, “cartolarizzata” nel
voucher.
|
A seguito dell'adozione
delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del
Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione
del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del
codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta
in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di
qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e
teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi
della cultura.
|
Il secondo comma, si limita
a ribadire che ricorre l’ipotesi di risoluzione per impossibilità
sopravvenuta ex 1463 cod. civ.
anche con riferimento ai contratti di acquisto di titoli di accesso per
spettacoli ed eventi culturali di qualsiasi natura, nonché di biglietti per
musei, mostre e per accedere “agli
altri luoghi della cultura” per effetto delle previsioni di cui all’art. 2, comma I, lett. b) e d) DPCM
8 marzo 2020.
|
I soggetti acquirenti
presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo
titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione
della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher
di pari importo al titolo
di acquisto, da utilizzare
entro un anno dall'emissione.
|
Il comma III regola le
modalità ed i termini per la
richiesta del rimborso che, a differenza di quanto previsto dall’art. 28 D.L.
2 marzo 2020,
n. 9, richiamato al comma I dell’articolo in
commento, può avvenire solo mediante voucher. Tale scelta normativa è maggiormente
vincolante e meno favorevole per l’acquirente che non possa più fruire della
prestazione rispetto, invece, alle omologhe disposizioni in materia di contratti turistici e di viaggio, nonché di contratti di soggiorno, ed appare retta dalla
volontà di arginare le conseguenteeconomiche pregiudizievoli che la
previsione di un vero e proprio rimborso economico avrebbe dispiegato su
enti e fondazioni
di carattere
culturale.
|
Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia
delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e
da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3,
comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.
|
L’ultimo
comma dell’art. 88 regola l’efficacia
temporale delle regole che ci occupano.
In particolare, la loro vigenza è parametrata
sulla base del perdurare della situazione di emergenza, rapportata al
permanere in essere delle previsioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, nonché di
eventuali, ulteriori regolamenti che dovessero essere successivamente emanati
a sua integrazione o sostituzione.
La norma non brilla per
chiarezza redazionale, nel senso che non specifica quale sia il dies a quo dal quale decorre il
termine previsto dal comma III per presentare la richiesta di rimborso per
eventi futuri. A livello interpretativo, pare logico supporre che il termine
debba decorrere dalla data programmata per l’evento stesso, ovvero dal
momento in cui si sia venuti a conoscenza del
suo annullamento o,
ancora, dall’entrata in
|
vigore di
successi regolamenti per effetto dei quali eventi e manifestazioni culturali
divengano infruibili, anche in relazione alla
fattispecie ex art. 1463 cod. civ..
|
Testo del D.L. (diviso per commi)
|
Sintesi
|
1. In deroga a quanto previsto dagli
articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse
disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio.
|
Con tale norma viene consentito lo spostamento del
termine per l'approvazione del bilancio a 180 gg dalla chiusura
dell'esercizio sociale (possibilità già esistente, ma solo per ragioni
oggettive - art. 2364 c.c. per le SpA e art. 2478-bis c.c.)
|
2. Con l’avviso di convocazione delle
assemblee ordinarie o
straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le
società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue
assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni
statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e
l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette
società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche
esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto
di voto, ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto
comma, codice civile senza in ogni
caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il
presidente, il segretario o il notaio.
|
Introduce la possibilità per le SpA, SapA, Srl e
Scarl di esprimere il voto per corrispondenza (deve intendersi anche posta
elettronica) e intervento per teleconferenza,
anche in deroga a disposizioni statutarie (peraltro molti statuti già lo
prevedono - purché vi sia possibilità di identificare in modo certo il partecipante).
|
3. Le società a responsabilità limitata
possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto
avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
|
Introduce la possibilità per le Srl di esprimere
il voto anche in forma scritta (ampliamento del principio già previsto
dall'art. 2479 c.c.)
|
4. Le società
con azioni quotate possono designare per
le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto
disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente
tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135- undecies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche
deleghe o subdeleghe ai
sensi
|
Dispone, per le società quotate, la applicazione
generalizzata dell'art. 135-undecies del TUF che prevede l'utilizzo del
"rappresentante designato" per il voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie
|
dell’articolo
135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga
all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
|
|
5. Il comma 4 si applica anche alle società
ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e
alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
|
Dispone la estensione del principio espresso nel 4 comma anche alle società ad azionariato diffuso
e con un sistema
multilaterale di negoziazione
|
6. Le banche
popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e
le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis,
del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135- duodecies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma,
del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al
numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per
le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto
dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Lemedesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che
l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto
rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il
conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente
la data di prima convocazione dell’assemblea.
|
Dispone la estensione del principio di cui al 4
comma anche alle banche popolari, alle BCC, alle mutue assicuratrici ed alle società cooperative (in deroga
ai limiti alle deroghe
previsti per legge)
|
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle assemblee convocate entro
il 31 luglio 2020 ovvero
entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza
della epidemia da COVID-19.
|
Estende l’applicabilità delle norme di cui
all'art. 106 a tutte le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 (da
leggersi: la cui seconda convocazione cada entro il 31 luglio) o anche
successivamente finchè resti in vigore lo stato di emergenza connesso al
COVID 19
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8. Per le società a controllo pubblico di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto
2016, n.175, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha
luogo nell’ambito delle risorse finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
|